Recupero inerti da demolizione e costruzione: nuovi requisiti

Escavatore all'opera

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 127 del 28/06/2024, sono state definiti i nuovi criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per quanto concerne il recupero inerti da demolizione e costruzione.

Con il Decreto sono stabilite le nuove modalità operative che gli impianti di recupero inerti dovranno rispettare al fine di produrre aggregati inerti riciclati.

Di seguito riportiamo il dettaglio dei nuovi adempimenti introdotti per i produttori di aggregati riciclati (impianti di recupero inerti da demolizione e costruzione):

  • Identificazione delle tipologie di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di origine minerale che devono essere recuperati secondo i criteri introdotti dal nuovo Decreto;
  • Verifiche da effettuare sui rifiuti in ingresso agli impianti di riciclaggio inerti e relative procedure di accettazione;
  • Processo di lavorazione minimo per completare le operazioni di recupero rifiuti inerti;
  • Verifiche analitiche da effettuarsi sui materiali recuperati (aggregati riciclati) al fine della dimostrazione del rispetto dei requisiti qualitativi previsti dal Decreto e relativa procedura per la conservazione dei campioni analizzati;
  • Identificazione delle norme tecniche di riferimento per l’eventuale attribuzione della Certificazione CE dell’aggregato riciclato.

Gli impianti di recupero recupero inerti da demolizione e costruzione dovranno predisporre un sistema di gestione interno conforme ai criteri previsti dal Decreto, salvo il caso in cui le operazioni svolte siano già certificate secondo la norma UNI EN ISO 14001 oppure il produttore sia provvisto della Registrazione EMAS.

Materiali inerti: requisiti di qualità

Inoltre il Regolamento stabilisce i requisiti di qualità che devono essere dimostrati a mezzo di verifiche analitiche per attestare che l’aggregato riciclato prodotto è conforme agli scopi specifici di utilizzabilità dei materiali inerti recuperati, definendo anche le norme di riferimento per le tipologie di impiego della Marcatura CE.

il Decreto prevede anche apposite procedure che il produttore di aggregati riciclati (impianto di recupero inerti) deve effettuare per conservare i campioni analizzati per la classificazione dei materiali recuperati, oltre che le relative comunicazioni amministrative da effettuarsi verso le amministrazioni competenti.

Entro il 25 Marzo 2025 ogni produttore di aggregati riciclati (impianto di recupero) dovrà presentare alle autorità competenti apposita comunicazione di aggiornamento dell’autorizzazione alle operazioni di recupero al fine di adeguarle alle previsioni del Decreto.

Vista la complessità delle modifiche apportate, Auto Truck Varese resta a vostra disposizione per approfondire la tematica e per pianificare le operazioni necessarie all’adeguamento delle autorizzazioni alle operazioni di recupero.

Per qualsiasi approfondimento in merito vi invitiamo a contattarci.

AUTO TRUCK, società di Varese, specializzata in pratiche automobilistiche e ambientali

Normativa rifiuti inerti da costruzione e demolizione: FAQ

Alcune FAQ relative alla nuova normativa sul recupero dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione introdotta dal Decreto Ministeriale 127/2024:

Quando entrerà in vigore il nuovo decreto e quali sono le tempistiche per adeguarsi?

Il Decreto Ministeriale 127/2024 è entrato in vigore il 26 settembre 2024. I produttori di aggregati recuperati avranno tempo fino al 25 marzo 2025 per effettuare i necessari adeguamenti alle nuove disposizioni, presentando l’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ambientale o un aggiornamento della comunicazione di inizio attività se operano in regime di procedure semplificate14.

Quali sono le principali novità introdotte rispetto alla normativa precedente?

Le principali novità riguardano:
– Valori limite differenziati per ogni contaminante, a seconda dell’utilizzo dell’aggregato recuperato
– Inclusione dei rifiuti abbandonati nell’elenco dei codici ammessi per la produzione di aggregati recuperati
– Aggiunta della norma UNI EN 13108 tra le norme tecniche di riferimento
– Introduzione di un periodo di monitoraggio di 24 mesi per valutare l’efficacia delle nuove disposizioni4

Quali sono gli obblighi del produttore di aggregato recuperato?

Il produttore deve:
– Implementare un sistema di gestione per dimostrare il rispetto delle normative
– Compilare il formulario di identificazione del rifiuto (FIR)
– Effettuare il controllo della qualità degli aggregati recuperati
– Conservare i campioni secondo la norma UNI 10802 per almeno un anno
– Redigere una dichiarazione di conformità secondo il modello riportato nell’Allegato 3 del decreto

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